Amici della Terapia Intensiva e Patologia Neonatale

dell'Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi" di Milano

 Via Castelvetro,  32  -  20154  Milano

Tel. 02.57995372 - Fax 02.57995342


Lo Statuto

Lo statuto dell'Associazione è stato depositato presso il tribunale di Gavirate come allegato dell'Atto Costitutivo. E' composto da 21 articoli di seguito riportati.


Art.1 - Costituzione

Art.2 - Scopi e attività

Art.3 - Organi

Art.4 - Soci

Art.5 - Assemblea: composizione

Art.6 - Assemblea: funzionamento

Art.7 - Assemblea: competenze

Art.8 - Consiglio Direttivo: composizione

Art.9 - Consiglio Direttivo: funzionamento

Art.10 - Consiglio Direttivo: competenze

Art.11 - Presidente

Art.12 - Vicepresidente

Art.13 - Segretario e Tesoriere

Art.14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.15 - Il Collegio dei Probiviri

Art.16 - Patrimonio

Art.17 - Risorse finanziarie

Art.18 - Anno finanziario - Bilancio consuntivo

Art.19 - Scioglimento di V.d.V.-Onlus

Art.20 - Modifiche statutarie

Art.21 - Rinvio

 

Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita l’Associazione Benefica "Voglia di Vivere - ONLUS" (di seguito V.d V. - ONLUS), con sede in Milano, via Castelvetro n. 32, essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

V. d V. - ONLUS adotta la denominazione di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e si impegna ad utilizzare tale locuzione o l'acronimo "ONLUS" nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

V. d V. - ONLUS, durante la propria vita, non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

V. d V. - ONLUS, impiega gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2 – Scopi e attività

V. d V. - ONLUS, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei settori :

a. della beneficenza;

b. dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

Tali attività sono dirette ad arrecare benefici al Reparto di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale dell’Ospedale Vittore Buzzi di Milano (di seguito Reparto).

In questo ambito, V. d V. - ONLUS si propone, a titolo esemplificativo e non tassativo, di:

1. raccogliere fondi da destinare al Reparto attraverso:

i. il tesseramento di soci;

ii. i lasciti, le donazioni, le contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;

iii. l’organizzazione e/o la sponsorizzazione di manifestazioni benefiche;

iv. la commercializzazione occasionale di beni e servizi.

2. organizzare e gestire attività di volontariato e non, volte a migliorare l'operatività del Reparto o ad indirizzarne specifici progetti, in accordo e secondo le direttive della Dirigenza del Reparto stesso;

3. organizzare convegni, conferenze, tavole rotonde e dibattiti riguardanti la Terapia Intensiva e la Patologia Neonatale;

4. promuovere e divulgare le operazioni del Reparto ed i progetti rilevanti, in accordo con la Dirigenza del Reparto stesso, così come gli scopi e le attività di V. d V. - ONLUS ed i risultati conseguiti, mediante pubblicazioni o la creazione ed il mantenimento di un sito ufficiale internet od ogni altro mezzo.

Qualsiasi attività intrapresa nel nome di V. d V. - ONLUS nelle persone dei suoi soci deve perseguire esclusivamente gli scopi e le attività di cui alle lettere a) e b) di questo articolo, e quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione è apolitica ed aconfessionale. 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 3 – Organi

Sono organi di V. d V. - ONLUS:

a. l’Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. Il Collegio dei Probiviri;

e. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso in cui non sia adottata la forma di verifica e riscontro prevista dall’ultimo comma del successivo Art.14.

Gli organi di cui ai punti b) e c) sono anche denominati Organi Direttivi.

Gli organi di cui ai punti d) ed e) sono anche denominati Organi di Controllo.

Art. 4 – Soci

Sono Soci Fondatori tutti coloro che decidono di aderire a V. d V. - ONLUS entro il 13/07/2001, condividendone le finalità ed accettandone gli obblighi statutari, e ne danno comunicazione scritta a V. d V. - ONLUS , accettando inoltre di effettuare, entro la suddetta data, una contribuzione (una tantum) per costituire il capitale sociale iniziale. L'ammontare minimo di tale contribuzione (a fondo perduto) verrà determinato durante l'Assemblea Costituente. Per gli anni successivi saranno tenuti al versamento della sola quota associativa dei Soci Ordinari.

I Soci Fondatori hanno comunque gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari. Il mancato pagamento della quota associativa comporta la sospensione dalla qualifica di socio ma gli consente di mantenere il proprio nome nell’albo dei soci nella sezione "soci fondatori". La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. L’ammissione avviene con delibera del consiglio direttivo.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che facendone richiesta scritta, con delibera del Consiglio Direttivo, vengono ammessi a far parte di V. d V. - ONLUS condividendone le finalità ed accettandone gli obblighi statutari.

I soci ordinari sono tenuti al versamento della relativa quota associativa. Il mancato pagamento della quota comporta la sospensione dalla qualifica di socio. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Sono Soci Sostenitori quei Soci Ordinari che contribuiscono con beni e/o servizi in modo apprezzabile alla crescita dell'Associazione. L'ammontare minimo di contribuzione per aspirare a questo titolo e' definito annualmente dall'Assemblea dei soci. Il titolo e' assegnato con delibera del Consiglio Direttivo.

I Soci Sostenitori mantengono gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari. Il mancato pagamento della quota associativa comporta la sospensione dalla qualifica di socio.

Sono Soci Benefattori quei Soci Ordinari che contribuiscono con beni e/o servizi in modo rilevante alla crescita dell'Associazione. L'ammontare minimo di contribuzione per aspirare a questo titolo e' definito annualmente dall'Assemblea dei soci. Il titolo e' assegnato con delibera del Consiglio Direttivo.

I Soci Benefattori mantengono gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari. Il mancato pagamento della quota associativa comporta la sospensione dalla qualifica di socio ma gli consentirà di mantenere il proprio nome nell’albo dei soci nella sezione "soci benefattori".

Sono Soci Juniores tutti i minori di diciotto anni che facendone richiesta scritta, con delibera del Consiglio Direttivo, vengono ammessi a far parte di V. d V. - ONLUS condividendone le finalità ed accettandone gli obblighi statutari e ne danno comunicazione scritta a V. d V.- ONLUS. Non hanno diritto di voto e non possono essere eletti negli organi direttivi o di controllo.

I soci juniores sono tenuti al versamento della relativa quota associativa. Il mancato pagamento della quota dovuta comporta la sospensione dalla qualifica di socio. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 – Assemblea, composizione

L’Assemblea, organo sovrano, è composta da :

a. il Presidente di V. d V. - ONLUS;

b. tutti i soci fondatori e ordinari (di seguito "soci aventi diritto") di V. d V. - ONLUS che risultino tali alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Art. 6 – Assemblea: funzionamento

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all’anno, entro il 30 Aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente è tenuto alla convocazione quando lo richieda un terzo dei soci aventi diritto oppure il Consiglio Direttivo o, ove esistente, il Collegio dei Revisori.

Quando il Presidente sia assente o impedito, provvede il Vicepresidente.

L’avviso di convocazione deve essere spedito, anche via e-mail, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

L’Assemblea e’ validamente costituita in prima convocazione quando e’ presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, che può aver luogo a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, e’ validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto intervenuti.

Nel caso in cui debbano essere deliberati :

a. modifiche dello Statuto

b. lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del suo patrimonio

l’Assemblea Sarà validamente costituita sia nella prima che nella seconda convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto.

L’assemblea a’ presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente. Il Segretario ne cura la verbalizzazione. Il verbale, dopo essere stato letto , viene sottoscritto da chi ha presieduto l’assemblea (Presidente o Vicepresidente) e dal Segretario.

Il verbale dovrà essere messo a disposizione, presso la sede dell'Associazione, di qualunque "socio avente diritto" ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti, salvi i casi in cui il presente Statuto richieda maggioranze più elevate.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza. Le decisioni dell’Assemblea avvengono normalmente con voto palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno il 20% dei soci presenti aventi diritto.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le deleghe sono ammesse soltanto tra i soci aventi diritto e con un massimo di tre per socio.

Art. 7 – Assemblea: competenze

L’Assemblea:

a. delinea gli indirizzi generali dell’Associazione;

b. approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;

c. stabilisce annualmente le quote per i soci ordinari e juniores;

d. stabilisce l'ammontare minimo di contribuzione per i soci sostenitori e quello per i soci benefattori;

e. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

f. elegge il Presidente di V. d V. - ONLUS fra i soci aventi diritto;

g. stabilisce il numero dei membri effettivi del Consiglio Direttivo, fra tre e sei oltre al Presidente, e li elegge tra i soci aventi diritto;

h. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti , ovvero delibera ai sensi del successivo Art. 14, ultimo comma;

i. nomina il Collegio dei Probiviri;

j. delibera sulla nomina del Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo;

k. delibera in materia di scioglimento di V. d V. - ONLUS, ai sensi del successivo Art. 19;

l. delibera le eventuali modifiche statutarie, ai sensi del successivo Art. 20;

m. stabilisce l'ammontare della riserva sociale ai sensi del successivo Art. 16;

n. delibera sull'eventuale compenso da corrispondere al Presidente o agli altri membri degli organi sociali;

o. delibera su ogni questione che venga sottoposta alla sua attenzione da parte del Consiglio Direttivo;

Le candidature alle cariche di cui alle precedenti lettere , f), g) h) ed i) sono aperte a tutti i soci aventi diritto. Il Presidente è tenuto a richiedere previamente all’adunanza le eventuali candidature.

Art. 8 – Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da:

a. il Presidente di V. d V. - ONLUS;

b. i soci eletti come membri effettivi dall’Assemblea, ai sensi dell’articolo precedente, fra i quali il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è eletto per un biennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio, ed è rieleggibile.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri nell'arco di un biennio, il Consiglio Direttivo provvedere alla sostituzione degli stessi con soci tra i primi non eletti secondo l'ordine progressivo di elezione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare a titolo consultivo, uno o più rappresentanti del Reparto di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale dell’Ospedale Buzzi.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare a titolo di controllo i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ove esistente.

Art. 9 – Consiglio Direttivo: funzionamento

Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno tre volte all’anno. Il Presidente è tenuto alla convocazione quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, ove esistente. Quando il Presidente sia assente o impedito, provvede il Vicepresidente.

L’avviso di convocazione deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data stabilita, anche via e-mail, e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la validità della riunione e necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi, in sua vece, presiede la riunione.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente o da chi, in sua vece, presiede la riunione e dal Segretario stesso.

Art. 10 – Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo:

a. predispone la relazione che accompagna il bilancio preventivo;

b. definisce il programma di attività e ne stabilisce i criteri da seguire nello svolgimento nel rispetto degli indirizzi generali dell'Assemblea;

c. promuove le iniziative da assumere ed adotta i provvedimenti necessari per il perseguimento delle attività istituzionali; definisce il programma di attività;

d. nomina il Vicepresidente;

e. nomina il Segretario ed il Tesoriere ed ha la facoltà di assegnare entrambe le cariche ad un’unica persona purché consenziente;

f. delibera in materia di acquisizione diretta del personale;

g. delibera in materia di ammissione di nuovi Soci;

h. delibera l'assegnazione dei titoli di Socio Sostenitore e Socio Benefattore;

i. propone all'Assemblea la nomina dell'eventuale Presidente Onorario;

j. delibera in materia di espulsione dall'Associazione dei Soci o di decadenza dall'incarico dei membri degli organi dirigenti o di controllo, in seguito a comportamenti pregiudizievoli agli scopi, allo Statuto e al patrimonio dell'Associazione;

k. adotta ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia attribuito alla competenza dell’Assemblea;

l. delibera in caso di urgenza su questioni di competenza dell'Assemblea da sottoporre successivamente a ratifica di quest'ultima;

m. formula i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

n. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio stesso avendo facoltà' di istituire gruppi di lavoro, costituiti da soci o da altri soggetti esterni, assegnandogli precise deleghe ed obiettivi.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente di V. d V. - ONLUS è eletto dall’Assemblea ai sensi del precedente Art. 7.

Il Presidente è eletto per un biennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione del nuovo Presidente, ed è rieleggibile.

Il Presidente:

a. ha la legale rappresentanza e la firma di V. d V. - ONLUS nei rapporti con i terzi ed in giudizio;

b. convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;

c. promuove e coordina l’attività di V. d V. - ONLUS; sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

d. presenta il bilancio preventivo, accompagnato da una relazione del Consiglio Direttivo;

e. presenta il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori;

f. ha facoltà di aprire conti correnti; di effettuare movimenti sugli stessi e di estinguerli;

g. con delibera del Consiglio Direttivo può compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere fideiussioni, mutui ipotecari, leasing e affidamenti bancari;

h. può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo;

i. adotta i provvedimenti d’urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio Direttivo

j. compie ogni atto di ordinaria amministrazione che non sia attribuito ad altro organo.

Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi compiti e responsabilità al Vicepresidente.

E’ prevista anche, a titolo puramente onorifico e non di carica dirigenziale, la figura di un Presidente Onorario. Questi, eletto a maggioranza dall' Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sarà persona che, con la propria fama od il proprio operato, possa conferire lustro e visibilità in ogni campo all’Associazione.

Tale carica prevede l’obbligatorietà di appartenenza all'Associazione, ed il voto del Presidente Onorario avrà un valore alla pari di quello di ogni altro socio avente diritto.

Art. 12 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell' Art. 10.

Il Vicepresidente è eletto per un biennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione del nuovo Vicepresidente, ed è rieleggibile.

Ha la funzione di:

a. sostituire, non contemporaneamente:

     i. il Presidente, nell’esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso;

    ii. il Segretario, nell’esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

b. coadiuvare il Presidente nell’espletamento delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell’Associazione.

Art. 13 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell' Art. 10. Le cariche possono essere assegnate, su delibera del Consiglio Direttivo, ad un’unica persona, che nel caso prende il nome di "Segretario-Tesoriere".

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti per un biennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione rispettivamente del nuovo Segretario e del nuovo Tesoriere, e sono rieleggibili.

Il Segretario:

a. svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive il verbale insieme al Presidente;

b. cura la tenuta dei Libri dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;

c. assicura la rispondenza delle attività sociali alle leggi vigenti ed agli adempimenti fiscali;

d. assicura il buon funzionamento della Segreteria;

e. coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell’Associazione.

Il Tesoriere :

a. cura la tenuta di Libri Contabili;

b. redige l'inventario dei beni dell'Associazione; redige i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c. coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell’Associazione;.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri eletti dall'Assemblea, ai sensi dell' Art. 7, tra i soci aventi diritto che non siano membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio è eletto per un biennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione del nuovo Collegio, ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a. provvede al riscontro degli atti di gestione;

b. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

c. esprime il suo avviso, mediante apposita relazione da presentare all'Assemblea, sul bilancio consuntivo.

L’Assemblea, in luogo di procedere alla costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, può deliberare di affidare tali funzioni ad una qualificata società di certificazione.

Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto che non siano membri del Consiglio Direttivo o fra persone estranee all’Associazione, di provata competenza e moralità.

Il Collegio è eletto per un biennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione del nuovo Collegio, ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Probiviri:

a. dirime le controversie che insorgono tra gli appartenenti all’Associazione;

b. decide in via definitiva relativamente ai ricorsi per l’esclusione dei soci.

Al Collegio dei Probiviri sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto è motivato e inappellabile. I soci con l’accettazione dello Statuto, si impegnano all’accettazione delle decisioni del Collegio.

TITOLO III

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 16 – Patrimonio

Il patrimonio di V. d V. - ONLUS è costituito dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

All'interno di tale patrimonio e' costituita una riserva sociale di beni mobili ed immobili il cui valore e’ determinato annualmente dall’Assemblea dei Soci. Durante la vita di V. d V. - ONLUS tale riserva non può essere spesa o intaccata, a meno di motivata delibera del Consiglio Direttivo, a fronte di situazioni di emergenza, e di previsione della sua ricostituzione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

In caso di scioglimento, il patrimonio di V. d V. - ONLUS, dovrà essere destinato secondo quanto previsto nel successivo Art. 19.

Art. 17 – Risorse finanziarie

V. d V. - ONLUS provvede agli oneri per il conseguimento delle finalità indicate dall’art. 2 e per il suo funzionamento mediante:

a. quote sociali dei soci da stabilirsi annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

b. contributi volontari ed erogazioni di soggetti privati;

c. contributi e sovvenzioni dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

d. entrate derivanti da convenzioni o contratti;

e. erogazioni liberali di qualsiasi natura di cui all'art. 13 del D.Lgs.n.460/97;

f. donazioni o lasciti testamentari;

g. rendite del proprio patrimonio;

h. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

i. da entrate derivanti da attività commerciali occasionali connesse a quelle statutarie.

Per il raggiungimento di tali fini V. d V. - ONLUS potrà effettuare tutte le operazioni economiche e finanziarie necessarie, tenendo conto della sua caratteristica essenziale di associazione priva di scopi di lucro.

Art. 18 – Anno finanziario – Bilancio consuntivo

V. d V. - ONLUS redige il bilancio consuntivo annuale.

L’anno finanziario di V. d V. - ONLUS coincide con l’anno solare.

Lo schema del bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e/o della società di certificazione di cui al combinato disposto degli    articoli 7 e 14 ultimo comma, deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro il mese di Aprile successivo alla chiusura dei conti dell’esercizio finanziario.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 –Scioglimento di V. d V. - ONLUS

Lo scioglimento di V. d V. - ONLUS e la devoluzione del suo patrimonio possono essere deliberati dall’Assemblea soltanto con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto votanti all’Assemblea dei soci appositamente convocata.

Il patrimonio di V. d V. - ONLUS, al netto di eventuali impegni di spesa consolidati, deve essere totalmente devoluto al Reparto o ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Modifiche statutarie

Il presente statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte e le modifiche siano approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto votanti all’Assemblea dei soci appositamente convocata

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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